Sez. 6, Sentenza n. 30960 del 28/05/2007 Cc. (dep. 30/07/2007) Rv. 237188 - 01
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE | Declaratoria di inammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - RICORSO IMMEDIATO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa ex art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000 non ha natura decisoria per quanto attiene all'azione penale, che prosegue in forme diverse, e quindi non è ricorribile per cassazione, posto che a norma dell'art. 568 cod.proc.pen. sono ricorribili per cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. (Nella specie, la persona offesa aveva proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso immediato per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 24 D.Lgs. n. 274 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 24, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)