Sez. 2, Sentenza n. 1871 del 30/04/1979 Cc. (dep. 18/06/1979) Rv. 089643 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - IMPUTATO CONDANNATO CON SENTENZA PER REATO MENO GRAVE DI QUELLO CONTESTATO - CORRELATIVA DIMINUZIONE DELLA DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - TERMINI DECORSI PER LA FASE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NON PER L'APPELLO - SCARCERAZIONE - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - IMPUTATO CONDANNATO CON SENTENZA PER REATO MENO GRAVE DI QUELLO CONTESTATO - CORRELATIVA DIMINUZIONE DELLA DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - TERMINI DECORSI PER LA FASE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NON PER L'APPELLO - SCARCERAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora un imputato detenuto sia condannato con la sentenza di primo grado per un reato meno grave di quello contestato e che comporti una minor durata della custodia preventiva, non va disposta la scarcerazione se all'atto della pronuncia della sentenza siano decorsi in relazione al reato ritenuto i termini per la fase del giudizio di primo grado e non ancora quelli previsti per l'appello perche il prolungamento del termine di carcerazione per quest'ultima fase entra in vigore in connessione indiscutibile con la sentenza che ha derubricato il reato originariamente contestato. (Conf sez seconda, cc 24 febbraio 1981 n 674, ric di candia e altro, in senso contrario, ma con riferimento al decorso dei termini per la istruttoria, mass n 123313 e mass n 146441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)