diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 2136 del 04/12/1972 Cc. (dep. 21/02/1973) Rv. 123313 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE MASSIMO - RADDOPPIO DEL TERMINE PER LA FASE DEL GIUDIZIO - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA NELLA FASE ISTRUTTORIA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - NON OPERATIVITA DEL RADDOPPIO DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1972-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123313-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE MASSIMO - RADDOPPIO DEL TERMINE PER LA FASE DEL GIUDIZIO - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA NELLA FASE ISTRUTTORIA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - NON OPERATIVITA DEL RADDOPPIO DEL TERMINE.*

Il termine raddoppiato della durata massima consentita della custodia preventiva, previsto nel quinto comma dell'art 272 cod proc pen, non e autonomo, a differenza di quello stabilito per la fase istruttoria, ma e il prolungamento(nella fase del giudizio)di quello specificamente fissato per la fase istruttoria e pertanto, perche si produca l'effetto di tale prolungamento, ne presuppone l'esatta osservanza con riguardo, appunto, alla fase istruttoria: percio, se il termine previsto per l'istruzione era gia scaduto alla data del rinvio a giudizio e tuttavia la carcerazione preventiva era stata illegittimamente mantenuta, non puo essere operante il raddoppio ai fini del divieto di scarcerazione dopo sentenza di condanna pena detentiva previsto dall'art 275 comma primo cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)