Sez. 1, Sentenza n. 2193 del 10/07/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146441 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE MASSIMO - CONDANNA NON IRREVOCABILE PER REATO MENO GRAVE DI QUELLO CONTESTATO - TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA PREVENTIVA MINORE DI QUELLO PREVISTO PER L'ORIGINARIA IMPUTAZIONE E GIA SCADUTO IN ISTRUTTORIA - TERMINE AUMENTATO PER LA FASE DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NON DECORSO IN RELAZIONE AL REATO MENO GRAVE - OPERATIVITA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE MASSIMO - CONDANNA NON IRREVOCABILE PER REATO MENO GRAVE DI QUELLO CONTESTATO - TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA PREVENTIVA MINORE DI QUELLO PREVISTO PER L'ORIGINARIA IMPUTAZIONE E GIA SCADUTO IN ISTRUTTORIA - TERMINE AUMENTATO PER LA FASE DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NON DECORSO IN RELAZIONE AL REATO MENO GRAVE - OPERATIVITA DELL'AUMENTO - ESCLUSIONE.*
L'imputato in stato di carcerazione preventiva, condannato in giudizio con sentenza di primo grado non irrevocabile per un reato che sia meno grave di quello contestato e che comporti una durata massima della custodia preventiva minore di quella prevista per l'originaria imputazione e gia scaduta in istruttoria, deve essere scarcerato, anche se non sia decorso il termine aumentato ai sensi dell'art 272, comma cinque cod proc pen per il reato minore in fase di giudizio, perche, stante l'autonomia dei diversi titoli di detenzione, l'aumento non puo operare a causa dell'illegittima protrazione della custodia in ordine al reato meno grave. (V mass n 123313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)