diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7192 del 10/05/2012 (Rv. 622547 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero che entri in Italia da un paese dell'area Schengen - Dichiarazione di presenza - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622547-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero che entri in Italia da un paese dell'area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall'ingresso, ed in difetto di tale dichiarazione può essere espulso, ma non in quanto entrato clandestinamente ex art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, bensì soltanto come "irregolare", per il venir meno del visto iniziale o per assenza della tempestiva dichiarazione di presenza, che, per i soggiorni di breve durata (90 giorni), esonera dalla richiesta del permesso.

Riferimenti normativi: Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)