Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 700 del 12/01/2018 (Rv. 647295 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero che entri in Italia da un paese dell'area Schengen - Dichiarazione di presenza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Prova a carico dello straniero.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Lo straniero che entri in Italia da un paese dell'area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall'ingresso e, in difetto, può essere espulso, non perché entrato clandestinamente ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma solo perché "irregolare", non avendo presentato tempestiva dichiarazione di presenza, che per i soggiorni di breve durata (90 giorni) esonera dalla richiesta del permesso di soggiorno, spettando comunque allo straniero l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)