Sez. 1, Sentenza n. 7612 del 04/04/2011 (Rv. 617303 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Cittadino argentino - Esonero dal visto d'ingresso - Applicabilità - Obbligo di richiedere il permesso di soggiorno - Sussistenza - Omessa richiesta - Espulsione - Legittimità - Fattispecie cui non è applicabile la legge n. 68 del 2007.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'esonero dal visto d'ingresso per i soggiorni di breve durata, previsto per il cittadino argentino dall'art. 1, comma 2, all.II del Regolamento CE n. 539 del 2001, non determina il correlativo esonero dall'obbligo di richiedere il tempestivo rilascio del permesso di soggiorno come previsto dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, prima dell'entrata in vigore della legge 28 maggio 2007, n. 68. Solo con l'art. 1 di questa legge, è stato infatti statuito per i soggiorni di breve durata (tre mesi) per ragioni di turismo, studio ed affari, l'esonero dall'obbligo di richiedere il titolo di soggiorno, sostituendo tale obbligo con quello regolato dal D.M. 26 luglio 2007, di dichiarare la presenza all'Autorità di frontiera od al Questore all'atto d'ingresso, o, se con provenienza dall'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, e sanzionando l'inosservanza con l'espulsione ai sensi dell'art. 13, secondo comma del T.U. n. 286 del 1998. (Nella specie la Corte ha accolto il ricorso e dichiarato la legittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino argentino per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso, non essendo applicabile "ratione temporis" la nuova normativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1, Regolam. Comunitario 15/03/2001 num. 539 art. 1, DM Interno 26/07/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)