Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 13/03/1982 (Rv. 419489 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - DISCIPLINA EX ART. 1243 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AI DEBITI CONTRAPPOSTI NON ESCLUSIVAMENTE PROPRI DEI DUE SOGGETTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - DISCIPLINA EX ART. 1243 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AI DEBITI CONTRAPPOSTI NON ESCLUSIVAMENTE PROPRI DEI DUE SOGGETTI.*
La compensazione legale, pur avendo a necessario presupposto la reciprocità delle obbligazioni, per cui i due soggetti debbono essere debitori l'uno dell'altro, opera anche quando i debiti contrapposti non siano esclusivamente propri dei due soggetti, nel senso che in uno dei due rapporti obbligatori siano intervenuti altri soggetti (in posizione attiva o passiva) che non partecipano al secondo rapporto - comportando l'Estinzione dei rispettivi debiti fra quei soggetti dei due rapporti rispetto ai quali concorrano gli estremi legali richiesti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)