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Sez. L, Sentenza n. 6426 del 03/11/1986 (Rv. 448608 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1241 E SEGG. COD. CIV. - PORTATA - PRESUPPOSTI - IPOTESI DI DEBITI RECIPROCI ORIGINATI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EVENTI ESTINTIVI DEGLI OPPOSTI CREDITI - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448608-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1241 E SEGG. COD. CIV. - PORTATA - PRESUPPOSTI - IPOTESI DI DEBITI RECIPROCI ORIGINATI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EVENTI ESTINTIVI DEGLI OPPOSTI CREDITI - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

La disciplina dettata dagli artt. 1241-1252 cod. civ. si riferisce alla compensazione in senso proprio, la quale presuppone l'autonomia dei due opposti crediti, e perciò non è applicabile - sia quanto alle regole processuali (come quella del primo comma dell'art. 1242 cod. civ. sulla non rilevabilità d'ufficio) sia quanto alle regole sostanziali (come quella del secondo comma dello stesso art. 1242 sulla relazione fra prescrizione e compensazione) - nell'ipotesi di debiti reciproci originati da un unico rapporto. Consegue che in tale ipotesi, fino al momento in cui il giudice compie (anche di ufficio) il calcolo del dare e dell'avere delle parti, gli opposti crediti restano separatamente esposti ai relativi eventi estintivi, compresa la prescrizione, ferma peraltro - ove l'unico rapporto generatore delle reciproche pretese delle parti sia quello di lavoro subordinato - la non decorrenza della prescrizione stessa riguardo ai crediti del lavoratore non assistito dalla garanzia della stabilità. (V 2216/84, mass n 434256; (V 2968/82, mass n 420873; (V 1655/82, mass n 419489; (V 2943/80, mass n 406684; (V 1196/64, mass n 301711; (V 229/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1252, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)