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Sez. 6, Sentenza n. 3047 del 03/07/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 220756 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA FUNZIONALE | Competenza - Competenza funzionale - Distinzione di funzioni tra g.i.p. e g.u.p. introdotta dall'art. 6 d. Lgs. n. 51 del 1998 - Competenza all'emissione di misure coercitive successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220756-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA FUNZIONALE

A seguito delle modificazioni introdotte nell'art. 7 - ter R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario) ad opera dell'art. 6 d lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha distinto nettamente le funzioni del giudice delle indagini preliminari da quelle del giudice dell'udienza preliminare, il mancato rispetto delle relative attribuzioni si risolve in una violazione delle regole in materia di competenza funzionale, ne consegue che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, quindi esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero, la competenza a emettere provvedimenti "de libertate", pur se l'udienza preliminare debba ancora svolgersi, appartiene esclusivamente al giudice della udienza preliminare e non al giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)