diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14109 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/04/2015) Rv. 263305 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Distinzione tra G.i.p. e G.u.p. - Competenza a provvedere sulla richiesta di misura cautelare reale dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263305-01

COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE

In tema di misure cautelari reali, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo del P.M. ex art. 321 cod. proc. pen. dopo l'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio appartiene al g.u.p., anche se l'udienza preliminare deve ancora svolgersi, in quanto la competenza si radica nel momento in cui è presentata la richiesta cautelare e non quando la stessa viene decisa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)