Sez. 1, Sentenza n. 5609 del 22/01/2008 Cc. (dep. 05/02/2008) Rv. 238867 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Distinzione tra G.i.p. e G.u.p. - Competenza a provvedere sulla richiesta di misura coercitiva successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio - Individuazione.
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE
II mancato rispetto delle attribuzioni del G.i.p. e del G.u.p. costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale, sicché una volta presentata dal P.M. la richiesta di rinvio a giudizio, la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari appartiene al G.u.p., in quanto giudice che procede ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., anche se l'udienza preliminare non si sia ancora tenuta. (In motivazione, la S.C., richiamando l'art. 6 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha separato le funzioni di G.i.p. e G.u.p., ha osservato che pur essendo unitario l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e avendo la distinzione tra G.i.p. e G.u.p. natura tabellare, una volta incardinato il procedimento, i magistrati che sono chiamati a pronunciarsi su quella vicenda processuale, rispettivamente in qualità di G.i.p. o di G.u.p., restano individuati come tali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)