Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004 (Rv. 573011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Prova testimoniale - Mancata ammissione in appello - Denuncia in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha precisato che il ricorrente, nel caso in specie, avrebbe dovuto riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse in prime cure, nonché - almeno nelle sue parti essenziali - del documento richiamato, in tal modo solamente risultando possibile la valutazione della fondatezza dell'assunto dal medesimo formulato in ordine alla novità della prova in sede di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)