Sez. 3, Sentenza n. 13413 del 29/10/2001 (Rv. 549915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso - Fattispecie in tema di prova testimoniale di "pactum de non petendo".
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a fondare le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza di merito, con la conseguenza che, lamentandosi (come nella specie) la mancata ammissione della prova testimoniale in ordine ad un preteso "pactum de non petendo" per somma eccedente il valore di Lire 5000, la parte che lamenti il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 2721, 2726 cod. civ., ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dall'organo giudicante, che egli reputi, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)