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Sez. 1, Sentenza n. 13425 del 23/05/2008 (Rv. 603802 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avanti al giudice straniero - Verifica da parte del giudice ai sensi dell'art. 34, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 - Riferimento alla legge del luogo nel quale il processo si è svolto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603802-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

In tema di delibazione di sentenza straniera, ai sensi dell'art. 34, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, il giudice deve accertare se l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, verificando se le modalità di notificazione e comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio siano rispettose della legge del luogo nel quale il processo si è svolto, e se siano soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo fra tutti quello al contraddittorio; risulta, pertanto, emessa in violazione di siffatto principio la sentenza che abbia accertato la validità della notificazione, ad una persona giuridica avente sede in Italia, dell'atto introduttivo di un giudizio svoltosi in Germania, alla stregua della normativa nazionale in tema di notifiche alle persone giuridiche, anziché alla luce della normativa dello Stato nel quale il processo si è svolto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)