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Sez. 4, Sentenza n. 15223 del 14/02/2007 Ud. (dep. 17/04/2007) Rv. 236169 - 01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE | Procedimento instaurato non su ricorso immediato della persona offesa - Impugnazione ai soli effetti civili - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236169-01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE

In applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., valida anche nel processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, la persona offesa costituitasi parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, pur quando il procedimento non sia stato instaurato con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, atteso il carattere estensivo e non limitativo che deve riconoscersi al successivo art. 38 del medesimo testo normativo, in base al quale, ove vi sia stato invece il suddetto ricorso immediato, il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)