Sez. L, Sentenza n. 510 del 21/01/1981 (Rv. 410988 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - MODIFICAZIONE DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI E DELLE CONCLUSIONI GIA FORMULATE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTO - RISULTANZE RELATIVE EMERGENTI PER IMPLICITO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELLA ORIGINARIA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMESSA CONTRIBUZIONE IN DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - MODIFICAZIONE DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI E DELLE CONCLUSIONI GIA FORMULATE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTO - RISULTANZE RELATIVE EMERGENTI PER IMPLICITO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELLA ORIGINARIA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMESSA CONTRIBUZIONE IN DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
L'art 420 cod proc civ, nel testo modificato dalla legge n 533 del 1973, dispone che le parti possono, nel corso del processo del lavoro, modificare, se ricorrono gravi motivi, domande eccezioni e conclusioni gia formulate previa autorizzazione del giudice. La valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto (riservato al giudice di merito) che puo implicitamente risultare dall'istruttoria ed il cui esito positivo puo essere manifestato per implicito. (nella specie, il lavoratore, dopo aver chiesto nell'atto introduttivo del giudizio il risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale, aveva successivamente chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute nel corso del rapporto di lavoro). La Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero ammesso la modificazione dell'originaria pretesa, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)