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Sez. L, Sentenza n. 10826 del 29/10/1998 (Rv. 520232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Associazione senza fini di lucro - Gestione professionale per prestazione di servizi a terzi - Organizzazione di beni e di personale - Carattere imprenditoriale - Configurabilità - Licenziamento illegittimo - Tutela reale ex art. 18 legge n. 300/1970 - Applicabilità - Condizioni - Prevalenza dell'attività economica - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a gestione di servizio di alloggio e assistenza a favore di disabili mentali in base ad appalto da parte della P.A..
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Giustificatamente il giudice di merito attribuisce carattere imprenditoriale alla gestione, da parte di associazione senza fini di lucro, di un'attività svolta professionalmente con una complessa organizzazione di beni strumentali e di personale per la prestazione di un servizio a terzi, anche se l'esercizio di tale attività economica non sia prevalente rispetto alle altre attività contemporaneamente esercitate dallo stesso soggetto, e ritiene quindi applicabile, in caso di licenziamento illegittimo, la cosiddetta tutela reale di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori, così come modificato dalla legge n. 108 del 1990. (Fattispecie relativa alla gestione da parte delle ACLI di Bari del servizio di prestazione di alloggi e assistenza a disabili mentali in base ad appalto da parte della Provincia e poi delle Unità sanitarie locali).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)