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Sez. L, Sentenza n. 13721 del 06/11/2001 (Rv. 550049 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Organizzazioni di tendenza - Attività diretta a fornire un servizio esclusivo per gli appartenenti alla categoria rappresentata - Applicabilità della tutela reale - Esclusione - Espletamento dell'attività secondo modalità imprenditoriali - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Livorno.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550049-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La tutela reale in favore dei lavoratori licenziati da organizzazioni cosiddetto di tendenza va esclusa, ai sensi dell'art. 4 legge n. 108 del 1990, allorché l'attività espletata - ancorché in forme e modalità imprenditoriali - si traduca, in quanto diretta a fornire un servizio rivolto unicamente agli iscritti, in una forma di assistenza o comunque di sostegno all'attività professionale della categoria rappresentata, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi (fattispecie relativa all'attività di assistenza e consulenza fiscale espletata in favore dei soci dall'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Livorno).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1979 num. 300 art. 18, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)