Sez. L, Sentenza n. 9734 del 15/09/1995 (Rv. 494015 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Imprese aventi lo scopo della gestione di istituti scolastici - Inclusione - Qualità di congregazione religiosa propria del gestore e fruizione di contributi pubblici da parte dello stesso - Irrilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Tra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la disciplina dell'art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di congregazione religiosa, propria del gestore - allorché il detto servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto, con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108 del 1990 per le cosiddette organizzazioni di tendenza, escluse dall'ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici da parte dello stesso gestore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)