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Sez. 3, Sentenza n. 9888 del 19/09/1995 (Rv. 494077 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Debitore - Pignorato - Contemporanea estinzione dei rispettivi crediti - Ritardo nell'adempimento - Diritto del creditore esecutante nei confronti del terzo.
Stato
decisa il 1995-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494077-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante; tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Pertanto, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore-esecutante di pretendere dal terzo sia gli interessi, sia l'ulteriore risarcimento, ove dimostri di aver subito un danno ulteriore, a norma dell'art. 1224 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)