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Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 08/02/2007 (Rv. 595793 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Contemporanea estinzione dei rispettivi crediti - Rapporti del debitore con l'esecutante - Eventuale restituzione di somme non dovute - Spettanza.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595793-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicchè, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante; tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Tuttavia permane la legittimazione di quest'ultimo a fare valere i diritti nascenti dal rapporto con il creditore esecutante e particolarmente a pretendere la restituzione della somma che risultasse pagata dal terzo ma non fosse dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)