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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6957 del 11/03/2019 (Rv. 653275 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Ritardo nel pagamento del terzo pignorato – Applicabilità dell’art. 1224 c.c. – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653275-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

A seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove il creditore procedente dimostri di aver subito un danno ulteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)