Sez. 1, Sentenza n. 153 del 24/01/1989 Cc. (dep. 21/02/1989) Rv. 180602 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - UDIENZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL CONDANNATO A COMPARIRE - OMESSA VALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - UDIENZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL CONDANNATO A COMPARIRE - OMESSA VALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento di sorveglianza al condannato è riconosciuto un vero e proprio diritto di partecipare all'udienza di discussione della sua istanza. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, tralasciando di prendere in considerazione il legittimo impedimento a comparire all'udienza, ritualmente documentato dall'interessato, decide nel merito dell'istanza da lui proposta, è viziata da nullità assoluta. (V mass n 171029; (V mass n 107937; (Conf mass n 178021, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)