Sez. 1, Sentenza n. 688 del 02/03/1988 Cc. (dep. 30/03/1988) Rv. 178021 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - DIRITTO - VIOLAZIONE - PER MANCATA TRADUZIONE DELL'INTERESSATO DETENUTO - NULLITÀ - EFFETTI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - DIRITTO - VIOLAZIONE - PER MANCATA TRADUZIONE DELL'INTERESSATO DETENUTO - NULLITÀ - EFFETTI.*
L'art. 71 bis della legge sull'ordinamento penitenziario conferisce all'interessato il diritto di partecipare alla discussione e presentare memorie. Ne consegue che la violazione del detto diritto del condannato di presenziare alla udienza di deliberazione dei provvedimenti previsti dalla legge in materia e consistente nella mancata traduzione del detenuto avanti al tribunale di sorveglianza nel luogo, giorno ed ora previsti per la discussione dei relativi provvedimenti integra la violazione dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. e la conseguente nullità assoluta del procedimento e del provvedimento conseguente, ove l'udienza abbia avuto ugualmente corso in assenza dello interessato. (nella specie, il procedimento riguardava la revoca della semilibertà). (V mass n 171029).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)