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Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 02/10/1985 Cc. (dep. 12/11/1985) Rv. 171029 - 01

ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - DIRITTO DI DIFESA - NECESSITÀ DI OSSERVANZA - PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 354 DEL 1975 - UDIENZA - MANCATA TRADUZIONE DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171029-01

ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - DIRITTO DI DIFESA - NECESSITÀ DI OSSERVANZA - PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 354 DEL 1975 - UDIENZA - MANCATA TRADUZIONE DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO - SUSSISTENZA.*

Anche nel procedimento di sorveglianza, che involge questioni attinenti alla libertà personale, il diritto di difesa deve trovare sempre pienezza di garanzia. Ne consegue che la violazione del diritto dell'interessato di presenziare all'udienza della deliberazione dei provvedimenti previsti dall'art. 71 legge n. 354 del 1975, consistente nella mancata traduzione del soggetto innanzi alla Sezione di sorveglianza nel giorno in cui si discuta dell'incidente relativo alla proposta di revoca del provvedimento di semilibertà in precedenza concesso a suo favore, costituisce nullità assoluta, dovendosi, in simile ipotesi, rinviare l'udienza stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)