Sez. U, Sentenza n. 19600 del 17/07/2008 (Rv. 604571 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Domanda di condanna di uno Stato estero al risarcimento del danno per mancato rilascio di un complesso immobiliare - Relativa controversia - Posizione processuale dello Stato italiano tramite il Ministero degli Affari Esteri - Litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento adesivo dipendente nel giudizio di primo grado - Possibilità - Intervento nel giudizio di appello - Preclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nel giudizio in cui sia chiesta la condanna di uno Stato estero al risarcimento del danno per mancato rilascio di un immobile e si controverta sulla natura - "iure privatorum" o "iure imperii" - dell'attività posta in essere al suo interno, lo Stato italiano (e per esso il Ministero degli Affari Esteri) non è litisconsorte necessario, non essendo tale qualità prevista da alcuna norma di legge, né derivando dalla prospettazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dalla richiesta di una prestazione comune inscindibile. L'interesse dello Stato italiano ad assolvere ai propri obblighi internazionali nei confronti degli Stati ospitati, strumentali all'esercizio del diritto di missione esercitato attraverso lo stabilimento di una sede diplomatica, può trovare tutela mediante l'intervento nel giudizio, peraltro solo in primo grado attraverso un intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., e non anche nel giudizio di appello, nel quale, data la formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento è consentito solo ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)