diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 11/04/2000 (Rv. 535563 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Presupposti - Azione di condanna al risarcimento da fatto illecito (occupazione abusiva di un fondo in concessione) - Litisconsorzio tra il concessionario e la PA concedente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535563-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità; pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui il credito di natura aquiliana (nella specie, per abusiva occupazione), domandato al convenuto dall'attore, possa poi costituire base di calcolo di quanto dovuto da questi, quale concessionario del fondo, nel diverso ed autonomo rapporto concessorio con la P.A..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)