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Sez. 2, Sentenza n. 5280 del 06/08/1983 (Rv. 430175 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430175-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

I criteri di rigore in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina di edificio (presunzione di responsabilità fino a prova contraria) si giustificano, quando risulti escluso che la rovina o il pericolo di rovina siano da ricollegarsi a cause sopravvenute dopo il compimento dell'opera, e risulti invece evidenziato il collegamento con cause originarie, che consentano di dedurre con criteri di univocità la sussistenza di vizi del suolo o di difetti di costruzione. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la suprema Corte ha cassato per difetto di motivazione la decisione della Corte d'appello, la quale aveva sostanzialmente affermato che per il solo fatto che si era verificato il crollo dell'opera appaltata, questo doveva addebitarsi a responsabilità dello appaltatore, disattendendo inoltre una richiesta di consulenza tecnica diretta ad accertare le cause del crollo). (V 3184/82, mass n 421131; (V 4203/76, mass n 382879; (V 1853/68, mass n 333806).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)