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Sez. 3, Sentenza n. 4328 del 20/12/2005 Ud. (dep. 02/02/2006) Rv. 233302 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Direttore dei lavori - Posizione di garanzia - Sussistenza - Obblighi - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233302-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)