Sez. 3, Sentenza n. 15283 del 24/02/2004 Ud. (dep. 30/03/2004) Rv. 227962 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 - Direttore dei lavori - Responsabilità - Fondamento - Posizione di garanzia.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico prima previsti dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora dall'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)