Sez. L, Sentenza n. 2854 del 27/02/2001 (Rv. 544242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento dei lavoratori in mobilità - Svolgimento da parte di un lavoratore di attività di lavoro non subordinata senza richiesta della liquidazione anticipata dell'indennità di mobilità - Cancellazione dalla lista di mobilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di indennità di mobilità, dall'art. 9, comma sesto, della legge n. 223 del 1991 si desume che lo svolgimento di una attività lavorativa non subordinata non accompagnata dalla richiesta di liquidazione anticipata della indennità di mobilità non determina la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista. (Fattispecie relativa allo svolgimento, da parte di un lavoratore in mobilità, di attività di associazione in partecipazione senza richiesta di liquidazione anticipata della relativa indennità).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)