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Sez. L, Sentenza n. 12757 del 01/09/2003 (Rv. 566451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento dei lavoratori in mobilità - Svolgimento di attività lavorativa autonoma - Cancellazione dalle liste di mobilità - Esclusione - Limiti - Cumulabilità della indennità di mobilità con il reddito da lavoro subordinato o autonomo - Tassatività delle ipotesi previste - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

La permanenza della iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non comporta, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla stessa legge, la compatibilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma; vige infatti, al di fuori delle speciali ipotesi di cumulo, il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva correttamente escluso che l'inizio di un'attività lavorativa autonoma, non accompagnata dalla percezione della indennità in unica soluzione, comportasse la cancellazione dalle liste di mobilità, ma non aveva considerato la tassatività delle ipotesi di cumulabilità della indennità di mobilità con un reddito di lavoro subordinato o autonomo).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)