Sez. 3, Sentenza n. 998 del 15/02/1979 (Rv. 397195 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CONTRATTI PROROGATI EX LEGGE N 841 DEL 1973 - MOROSITA COSTITUENTE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI - PROTRAZIONE PER ALMENO DUE MESI - NOZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CONTRATTI PROROGATI EX LEGGE N 841 DEL 1973 - MOROSITA COSTITUENTE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI - PROTRAZIONE PER ALMENO DUE MESI - NOZIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, l'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841, il quale dispone che la morosita puo costituire causa di risoluzione, per i contratti prorogati in virtu della legge medesima, solo quando "si protragga per almeno due mesi" va inteso non in senso quantitativo, e, cioe, di morosita per importo complessivamente ammontante a due mensilita del canone, ma in senso temporale, con la conseguenza che la morosita del conduttore, anche se interessante il corrispettivo di un solo mese, puo giustificare detta risoluzione a condizione che il locatore deduca e dimostri il suo protrarsi per il periodo indicato. (V 806/77, mass n 384403; (V 4006/76, mass n 382668).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)