Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 03/11/1976 (Rv. 382668 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RISOLUZIONE PER MOROSITA EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - PROTRAZIONE DELLA MOROSITA PER ALMENO DUE MESI - NOZIONE - PAGAMENTO DEL CANONE CON IL SISTEMATICO RITARDO DI UN MESE - MOROSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RISOLUZIONE PER MOROSITA EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - PROTRAZIONE DELLA MOROSITA PER ALMENO DUE MESI - NOZIONE - PAGAMENTO DEL CANONE CON IL SISTEMATICO RITARDO DI UN MESE - MOROSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841, il quale dispone che la morosita puo costituire causa di risoluzione del contratto di locazione soggetto a proroga legale 'solo quando si protragga per almeno due mesì (ovvero tre mesi, in caso di precarie condizioni economiche del conduttore), va inteso non nel senso che la morosita debba riferirsi ad almeno due mensilita, ma nel senso che la stessa, ancorche riguardante un solo canone, duri almeno due mesi. Tale situazione non ricorre quando il conduttore paghi i canoni con un costante ritardo di un mese, perche, in difetto di diversa dichiarazione del debitore, ogni pagamento ritardato va imputato al debito piu antico (art 1193 secondo comma cod civ), e, quindi, non si verifica il protrarsi per almeno due mesi della morosita relativa a ciascun canone.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)