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Sez. 1, Sentenza n. 8491 del 26/08/1998 (Rv. 518394 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Destinatari - Affittuario del fondo occupato - Diritto sull'indennità - Richiesta - Legittimato passivo - Concedente - Configurabilità - Espropriante - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518394-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione, l'affittuario può far valere direttamente nei confronti dell'espropriante solo il diritto all'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 865/71, mentre il suo diritto sulla indennità di occupazione può essere fatto valere esclusivamente nei confronti del concedente, in forza del rapporto contrattuale che, ai sensi dell'art. 1638 c.c., costituisce legittimo titolo del suo godimento, senza che le occupazioni di aree utilizzate per insediamenti provvisori si sottraggano a tale disciplina, non potendo più trovare applicazione, in materia, né l'art. 1 e ss. legge 385/80, né l'art. 3.5 della legge 874/80 (dichiarati, rispettivamente, incostituzionali con decisioni n. 223 del 1983 e n. 62/91 dal giudice delle leggi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)