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Sez. L, Sentenza n. 14875 del 06/07/2011 (Rv. 617914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento - Presupposti - Esercizio atipico della funzione disciplinare - Esclusione - Esistenza di ragioni tecniche ed organizzative - Sussistenza - Legittimità del provvedimento datoriale - Valutazione - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, ove non si ricolleghi all'esercizio, atipico, della potestà disciplinare del datore di lavoro ma a ragioni tecniche ed organizzative, prescinde dalla colpa del dipendente e dall'osservanza delle garanzie proprie del procedimento disciplinare. Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale va valutata alla luce dei limiti posti dall'art. 2103 cod. civ. e, dunque, della necessaria corrispondenza tra la misura e le finalità tipiche dell'impresa. (Nella specie, relativa al trasferimento del direttore di una filiale di un istituto di credito in ragione della sua non collaborazione per lo svolgimento di una ispezione presso la sede da lui diretta, la corte territoriale ha escluso la natura disciplinare del provvedimento attesa l'assenza di ogni preventiva contestazione e la mancata previsione di una simile sanzione nella disciplina collettiva applicabile; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 22/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)