Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 19/11/1969 (Rv. 344036 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FUNZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FUNZIONE.*
La diffida ad adempiere, di cui all'art 1454 cod civ, ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto. Essa mette sull'avviso l'inadempiente che l'altra parte non e piu disposta a tollerare un ulteriore ritardo nella prestazione dovutale e che, per il caso di inutile decorso del termine fissato, ha gia scelto la via della risoluzione del contratto. (Conf 2021-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)