Sez. 1, Sentenza n. 275 del 08/02/1984 Cc. (dep. 28/02/1984) Rv. 162832 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - REATO PER CUI NON È OBBLIGATORIA LA CATTURA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CONVALIDA - ELEMENTI - VALUTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - REATO PER CUI NON È OBBLIGATORIA LA CATTURA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CONVALIDA - ELEMENTI - VALUTAZIONE.*
Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, è compito del procuratore della Repubblica o del pretore, in Sede di eventuale convalida dell'arresto, esaminare gli elementi previsti dall'art. 254, secondo comma cod. proc. pen. al fine di poter disporre se l'imputato debba esser posto in libertà ovvero si debba applicare una delle misure previste dal terzo comma dello stesso articolo. (V mass n 160158; (V mass n 157628, più specifica).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)