Sez. 5, Sentenza n. 2545 del 10/08/1983 Cc. (dep. 02/09/1983) Rv. 160158 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - DECRETO DI CONVALIDA - NATURA DICHIARATIVA E COSTITUTIVA - SUCCESSIVA EMISSIONE DI MANDATO O ORDINE DI CATTURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - DECRETO DI CONVALIDA - NATURA DICHIARATIVA E COSTITUTIVA - SUCCESSIVA EMISSIONE DI MANDATO O ORDINE DI CATTURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto da parte del procuratore della Repubblica o del pretore con decreto motivato, non è necessario che venga emesso nei venti giorni successivi ordine o mandato di cattura. L'indicato provvedimento comprende infatti due statuizioni: la "convalida" ed il "mantenimento della custodia in carcere". Il primo, di natura "dichiarativa" richiede il previo accertamento delle condizioni di legalità della misura provvisoria di coercizione adottata dalla polizia giudiziaria e ne legittima l'avvenuta esecuzione, nella ricorrenza dei presupposti della flagranza o quasi-flagranza, in ordine ad un reato che consente l'arresto. Il secondo di natura "costitutiva" costituisce il titolo autorizzativo della successiva protrazione dello stato detentivo ed è perciò "assimilabile", quanto agli effetti, all'ordine o mandato di cattura, sempre che di questo abbia tutti i requisiti di sostanza. (V mass n 157726; (Conf mass n 157749; (Conf mass n 154014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)