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Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 30/03/1993 (Rv. 481617 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina - Portata - Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero - I.R.P.E.F. - Rimborso - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481617-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere

In materia di rimborsi di versamenti indebiti il primo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, allorquando subordina ogni rimborso delle somme versate direttamente dal contribuente alla preventiva presentazione di un'istanza all'Intendente di finanza, da inoltrarsi nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, si riferisce a tutte le possibilità di indebito verificabili nell'assolvimento del tributo, ivi inclusa quella derivante dalla esclusione dalla base imponibile I.R.P.E.F. dei redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)