Sez. 1, Sentenza n. 5579 del 04/05/2000 (Rv. 536130 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Rimborso dell'imposta indebitamente ritenuta e versata - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per il rimborso di versamenti indebiti effettuati dal contribuente si riferisce ad ogni tipologia di indebito e, per le ipotesi di versamenti effettuati mediante ritenuta alla fonte, decorre dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata, ossia dal giorno in cui il contribuente "sostituito" ha percepito l'erogazione soggetta a ritenuta così come diminuita dell'importo a questa corrispondente e non dalla data in cui il "sostituto" ha in concreto effettuato il versamento all'erario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)