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Sez. 1, Sentenza n. 11020 del 08/11/1997 (Rv. 509658 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Domanda di rimborso - Presentazione - Termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza dalla data di emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative in senso favorevole al contribuente - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509658-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di imposte dirette che si assumono indebitamente versate, il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)