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Sez. 4, Sentenza n. 34878 del 08/06/2017 Ud. (dep. 17/07/2017) Rv. 271065 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado - Condanna in appello ai soli effetti civili sulla base di un diverso apprezzamento di prove orali decisive - Annullamento con rinvio al giudice civile competente - Regole di giudizio - Valutazione secondo i parametri del diritto penale - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271065-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello - che dopo la pronuncia assolutoria abbia condannato l'imputato sulla base di una differente valutazione delle prove dichiarative assunte, senza aver provveduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale - il giudice civile del rinvio, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)