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Sez. 4, Sentenza n. 45786 del 11/10/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268517 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado - Condanna in appello ai soli effetti civili sulla base di un diverso apprezzamento di prove orali decisive - Annullamento con rinvio al giudice civile competente - Regole di giudizio - Valutazione secondo i parametri del diritto penale - Necessità.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268517-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio della sentenza con cui il giudice di appello, dopo la pronuncia assolutoria di primo grado, abbia condannato l'imputato ai soli effetti civili -dichiarando prescritti i reati contestati - sulla base di una differente valutazione delle prove dichiarative decisive assunte, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il giudice civile, in considerazione della assoluzione in primo grado, potrà esercitare, ove lo ritenga opportuno, i poteri officiosi di cui al combinato disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ., in conformità ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di rivalutazione cartolare della attendibilità delle testimonianze decisive).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)