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Sez. 4 - , Sentenza n. 412 del 16/11/2018 Ud. (dep. 08/01/2019) Rv. 274831 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Annullamento con rinvio al giudice civile ai fini civili - Regole di giudizio - Valutazione secondo i parametri del diritto penale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274831-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. la sentenza d'appello che aveva confermato la sentenza di condanna di tre medici per il reato di omicidio colposo, demandando al giudice del rinvio la selezione della norma più favorevole tra quella di cui all'art. 590-sexies cod. pen. e quella di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)