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Sez. 2, Sentenza n. 7245 del 23/07/1998 (Rv. 517431 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE | Gara di appalto - Necessità dell' impresa di nomina direttore dei lavori - Ragioni - Mancanza del direttore dei lavori dell' amministrazione - Conseguenze - Compenso al professionista dell'impresa - Obbligo dell' amministrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517431-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Nella gara per l'appalto di opere pubbliche, se è normativamente previsto - nella specie legge Regione Campania 31 ottobre 1987 n. 51 art. 27 - che l'impresa appaltatrice indichi, onde garantire una migliore efficienza tecnica, un direttore dei lavori per la loro esecuzione, l'organizzazione e la vigilanza nell'interesse degli addetti e dei terzi, pur se l'ente pubblico committente non abbia nominato un funzionario dell'ufficio tecnico - art. 24 legge regionale citata - o un esperto esterno di fiducia, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, a tutela degli interessi della P.A., e si sia invece avvalso della competenza professionale del direttore dei lavori dell'impresa, è questa obbligata a compensarlo, anche perché se la P.A. stipula un contratto d'opera professionale con un collaboratore non dipendente è necessario che la delibera di incarico assuma la forma di un atto sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente, con la specifica indicazione dei compiti e del compenso spettantigli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Legge Reg. Campania 31/10/1978 num. 51 art. 24, Legge Reg. Campania 31/10/1978 num. 51 art. 27, Regio Decr. 08/02/1923 num. 422 art. 1, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)