Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 09/05/1980 (Rv. 406814 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - NOZIONI E COMPITI RISPETTIVI - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA DELL'OPERA AL PROGETTO DA PARTE DEL DIRETTORE PER CONTO DEL COMMITTENTE - DANNI DERIVANTI A QUEST'ULTIMO DALLA DIFETTOSA ESECUZIONE DELL'OPERA O DALL'IMPRUDENTE SVOLGIMENTO DEI LAVORI RELATIVI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO DIRETTORE ADEMPIENTE - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - NOZIONI E COMPITI RISPETTIVI - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA DELL'OPERA AL PROGETTO DA PARTE DEL DIRETTORE PER CONTO DEL COMMITTENTE - DANNI DERIVANTI A QUEST'ULTIMO DALLA DIFETTOSA ESECUZIONE DELL'OPERA O DALL'IMPRUDENTE SVOLGIMENTO DEI LAVORI RELATIVI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO DIRETTORE ADEMPIENTE - ESCLUSIONE.*
Negli appalti di opere edilizie, la figura del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore e diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell'imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale Obbligo solo verso il committente a norma dell'art 2236 cod civ, e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non puo essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa. (V 3541/76, mass n 382295).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)