Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011 (Rv. 617191 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'impropobibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)