Sez. 3, Sentenza n. 11293 del 27/05/2005 (Rv. 581876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione (nella specie: con l'ordinanza non impugnabile di rigetto della relativa istanza da parte del collegio decidente, previa sostituzione del giudice ricusato con il magistrato predesignato come "riserva"), il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)